La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure provvisorie
(1)Il 22 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/787 («il regolamento provvisorio») (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele.
(2)L'inchiesta è stata avviata il 4 settembre 2014 successivamente a una denuncia presentata il 22 luglio 2014 da Celanese Sales Germany GmbH («il denunciante»), società denominata in precedenza Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH la cui ragione sociale è cambiata il 1o agosto 2015. Il denunciante è l'unico produttore di acesulfame potassio (o «acesulfame K») nell'Unione e rappresenta pertanto la produzione totale di acesulfame K nell'Unione.
(3)Come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_287_R_0003