Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1962 della Commissione del 28 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 10, l'articolo 15, paragrafo 9, l'articolo 21, paragrafo 7, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 33, paragrafo 10, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 58, paragrafo 9, l'articolo 60, paragrafo 7, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 73, paragrafo 9, l'articolo 74, paragrafo 6, l'articolo 76, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 92, paragrafo 5, l'articolo 105, paragrafo 6, l'articolo 106, paragrafo 4, l'articolo 111, paragrafo 3, l'articolo 116, paragrafo 6 e l'articolo 117, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha abrogato il regolamento (CE) n. 2371/2002 (4). Occorre quindi modificare di conseguenza i pertinenti riferimenti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (5).

(2)La Commissione ha messo a punto un nuovo strumento per lo scambio di dati che dovrebbe essere utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici di cui agli articoli 33, 111 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (nel prosieguo il «regolamento sul controllo») e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(3)È opportuno che il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, di cui alla risoluzione A.1078 (28) adottata dall'IMO il 4 dicembre 2013 e le disposizioni del capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applichino ai pescherecci dell'Unione dovunque essi operino e ai pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione. Tale numero consentirà un'accurata identificazione dei pescherecci, permetterà di rilevarne e verificarne le attività nel tempo, a prescindere da eventuali cambiamenti di nome o di bandiera, e garantirà la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo tutta la catena del mercato, in particolare nei casi in cui i pescherecci partecipino ad attività di pesca INN.

(4)La Commissione ha messo a punto un nuovo formato per la trasmissione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) che dovrebbe essere utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo. È pertanto necessario modificare gli articoli 24 e 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e sopprimere l'allegato V dello stesso regolamento.

(5)L'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sul controllo, prevede che il giornale di pesca contenga la data di partenza del peschereccio dal porto. Per garantire che tutti i messaggi relativi alla stessa bordata di pesca siano identificati e collegati, i comandanti dei pescherecci tenuti a registrare e trasmettere per via elettronica i dati del giornale di pesca dovrebbero inviare un messaggio di partenza alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera come primo messaggio prima dell'inizio di qualsiasi operazione di pesca e di ogni trasmissione successiva. Occorre quindi modificare l'articolo 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(6)È necessario modificare le regole per lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1006/2008, per tenere conto dei nuovi requisiti di legge, dello sviluppo di nuove tecnologie e formati come pure delle norme internazionali. È necessario stabilire i principi generali per la trasmissione elettronica, le procedure di rettifica e le norme da utilizzare per lo scambio di informazioni relative al sistema di controllo dei pescherecci, alle attività di pesca e di vendita, alla dichiarazione di cattura, come pure alle procedure per applicare le modifiche ai formati. È pertanto necessario adeguare gli articoli 43, 45 e 91 e l'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e definire nuove regole.

(7)È necessario armonizzare ulteriormente gli scambi elettronici diretti e in tempo reale dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite e dei dati del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo. Lo Stato membro di bandiera dovrebbe garantire la trasmissione automatica e in tempo reale allo Stato membro costiero dei dati del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione ricevuti dai suoi pescherecci che svolgono attività di pesca nelle acque di tale Stato membro costiero. Occorre quindi modificare l'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(8)Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato il regolamento sul controllo, introducendo regole sulle informazioni da fornire ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e sul controllo degli stessi prodotti soggetti al meccanismo per l'ammasso. È pertanto necessario conformare gli articoli 66, 67 e 112 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 a tali nuove regole e sopprimere l'articolo 68 dello stesso regolamento.

(9)La detrazione dell'acqua o del ghiaccio non dovrebbe applicarsi alle specie pelagiche destinate agli sbarchi per usi industriali, tenendo conto delle specificità di tali attività per quanto riguarda lo stoccaggio e la manipolazione dei pesci. Nel quadro dell'accordo di pesca tra l'Unione europea, le Isole Fær Øer e la Norvegia sulla gestione degli stock ittici nelle acque dell'Atlantico nordorientale nel periodo 2014-2018, è stata adottata una disposizione analoga per le specie pelagiche destinate agli sbarchi per usi industriali, come pure nuove misure relative alla pesatura e all'ispezione degli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù. È pertanto necessario conformare gli articoli 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 e 107 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 a tali nuove regole.

(10)Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene misure volte a sostenere l'attuazione di un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione e a regolamentare il sistema di interruzioni, sospensioni, rettifiche delle misure finanziarie dell'Unione e ha soppresso l'articolo 103 del regolamento sul controllo. È pertanto necessario sopprimere l'articolo 96, il capo I del titolo VIII e l'allegato XXXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_287_R_0002

 

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