La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1) («regolamento sull'energia elettrica»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (2) («regolamento sul gas»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono importanti azioni da intraprendere ai fini di una completa integrazione del mercato interno dell'energia. Il terzo pacchetto Energia (3) ha creato un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete intesi ad armonizzare, se necessario, le norme tecniche e operative e le regole del mercato applicabili alle reti elettriche e del gas. A tal fine, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione («ENTSO») e la Commissione europea lavorano in stretta collaborazione con tutte le parti interessate.
(2)I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica e del regolamento sul gas. Oltre ad elaborare codici di rete, la Commissione può decidere di elaborare orientamenti nei settori di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento sull'energia elettrica e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul gas. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull'energia elettrica e del regolamento sul gas, la Commissione dovrebbe innanzi tutto stabilire un elenco di priorità annuali in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete.
(3)Per quanto riguarda il gas, negli ultimi tre anni sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di procedure di gestione della congestione, allocazione della capacità, bilanciamento e interoperabilità e scambio dei dati. Per quanto riguarda l'energia elettrica, nel luglio 2015 sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di allocazione della capacità e gestione della congestione.
(4)La maggioranza delle parti interessate che ha partecipato alla consultazione pubblica (4) si è dichiarata favorevole a dare la priorità al lavoro già avviato e ha sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti adottati, in modo da garantire una partecipazione strutturata delle parti interessate.
(5)Tenuto conto delle risposte delle parti interessate e dei vari interventi necessari per garantire la piena integrazione del mercato interno dell'energia, nonché del fatto che l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti richiederà un considerevole dispiegamento di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi la Commissione, l'ACER, gli ENTSO e le parti interessate, non sono stati aggiunti nuovi settori all'elenco di priorità annuali. Al fine di poter integrare la prossima norma CEN sulla qualità del gas H nel codice di rete in materia di interoperabilità e scambio dei dati, la modifica del suddetto codice è stata introdotta nell'elenco di priorità annuali per il gas per il 2016. Nell'elenco di priorità annuali per l'energia elettrica per il 2016 sono state reinserite le norme armonizzate sui requisiti per la connessione alla rete applicabili ai generatori, visto che l'adozione finale di questo codice di rete avrà luogo all'inizio del 2016.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_284_R_0015