Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).
(2)In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 29 febbraio 2016.
(3)È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
(4)A seguito della sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 nella causa T-276/12, Y. Chyzh e a./Consiglio (2), sono venuti meno i motivi per mantenere quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
(5)Il Consiglio ritiene inoltre che le misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità designate ai sensi della decisione 2012/642/PESC debbano essere sospese fino al 29 febbraio 2016.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_284_R_0012