Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1956 del Consiglio del 26 Ottobre 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2008/633/GAI stabilisce che i suoi effetti decorrono dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è entrato in vigore ed è applicabile.

(2)Con lettera del 2 luglio 2013, la Commissione ha comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 è entrato in vigore ed è applicabile a decorrere dal 27 settembre 2011.

(3)Sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio da parte del Consiglio delle proprie competenze di esecuzione ai sensi della decisione 2008/633/GAI ed è opportuno adottare una decisione di esecuzione che fissi la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI.

(4)La presente decisione sostituisce la decisione 2013/392/UE del Consiglio (3) che è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») (4). In tale sentenza, la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/392/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti.

(5)Al fine di assicurare la continuità dei diritti di accesso per la consultazione del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è opportuno che la data a decorrere dalla quale la decisione 2008/633/GAI è entrata in vigore sia mantenuta, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.

(6)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(7)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(8)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(10)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_284_R_0011

 

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