La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato per l'organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali stabilite dalla legislazione dell'Unione. Il titolo IV stabilisce le norme per l'assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti negli Stati membri per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi.
(2)In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di prestarsi reciprocamente assistenza amministrativa, di cooperare e di scambiarsi informazioni in modo da garantire che i casi transfrontalieri di non conformità siano efficacemente perseguiti.
(3)Inoltre, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli obblighi di assistenza e cooperazione amministrativa degli Stati membri siano integrati dall'obbligo per la Commissione di coordinare le azioni intraprese dagli Stati membri qualora la non conformità sia diffusa o ricorrente, o qualora gli Stati membri non riescano a trovare un accordo sulle modalità per affrontare i casi di non conformità.
(4)Per adempiere gli obblighi definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono tenute a scambiare le informazioni necessarie per consentire la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti con le loro controparti in altri Stati membri e in alcuni casi con la Commissione, qualora i risultati dei controlli ufficiali richiedano l'intervento in più di uno Stato membro.
(5)Affinché lo scambio di informazioni sia condotto nel modo più efficiente possibile è opportuno istituire un sistema informatico, vale a dire il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA»), volto a fornire agli organi di collegamento designati in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli strumenti necessari per agevolare l'esecuzione pratica dello scambio di informazioni previsto da tale regolamento. Il sistema ACA dovrebbe essere in grado di fornire un metodo semplificato di comunicazione e un formato strutturato per lo scambio di informazioni.
(6)Per lo sviluppo, l'uso e la manutenzione del sistema ACA si applicano i principi della politica di razionalizzazione della Commissione in materia di tecnologia dell'informazione (TI), ossia il riutilizzo dei sistemi esistenti, che in tal caso se possibile significa il riutilizzo degli attuali sistemi di scambio di dati, al fine di fornire la soluzione più efficiente possibile ed evitare inutili duplicazioni dei sistemi informatici.
(7)L'accesso al sistema ACA dovrebbe essere concesso solo agli organi di collegamento designati in ciascuno Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 e al personale designato della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di specificare, tra gli organi di collegamento designati, determinati organi di collegamento che sono stati specificamente designati per usare il sistema ACA in relazione a casi di eventuale non conformità perpetrati attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente.
(8)Al fine di fornire ulteriore supporto tecnico e agevolare la preparazione delle procedure di assistenza e cooperazione amministrativa, su richiesta di un organo di collegamento le autorità competenti a livello centrale o regionale in uno Stato membro possono ottenere l'accesso a determinate funzionalità tecniche del sistema ACA. Tale accesso può essere concesso soltanto per le funzionalità necessarie a consentire lo scambio di informazioni che riguardano richieste di assistenza o notifiche di non conformità tra tali autorità e l'organo di collegamento che si occupa della domanda o notifica in questione.
(9)In alcuni casi, le informazioni relative ai casi di non conformità con la normativa in materia di mangimi o di alimenti sono diffuse da e tra le autorità competenti negli Stati membri attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e tramite il sistema informatico veterinario integrato (Traces), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (3). Al fine di evitare inutili duplicazioni, è opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione degli organi di collegamento designati a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 tramite il sistema ACA, in modo che lo Stato membro che notifica tali informazioni al RASFF e a Traces non debba caricare le stesse informazioni nel sistema ACA ai fini dell'assistenza e della cooperazione amministrativa. Di conseguenza, per razionalizzare il processo i sistemi RASFF e Traces dovrebbero essere abilitati a fornire dati al sistema ACA.
(10)Le informazioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa scambiate a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 possono includere i risultati di controlli ufficiali effettuati sugli operatori e sui locali e le merci sottoposti al loro controllo, nonché informazioni che consentono l'identificazione di tali operatori, locali o merci. L'accesso a tali informazioni dovrebbe essere limitato ai funzionari che, data la loro funzione presso le autorità competenti, necessitano di tali informazioni per verificare la conformità con, o altrimenti per far rispettare, la normativa in materia di mangimi o di alimenti.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_280_R_0010