La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A.APERTURA
(1)Il 12 dicembre 2014 la Commissione europea (la «Commissione») ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, ed esclusi i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da sei produttori dell'Unione («i denuncianti»), i quali rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole sufficienti a giustificare l'apertura.
(3)La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli eventuali produttori del paese di riferimento, gli importatori noti, i distributori e altre parti notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(4)I denuncianti, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i distributori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
B.RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(5)I denuncianti hanno ritirato la denuncia con una lettera del 20 agosto 2015 inviata alla Commissione.
(6)Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
(7)L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la presente inchiesta debba essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
(8)La Commissione ha quindi dedotto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, ed esclusi i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») debba essere chiuso senza istituire misure.
(9)La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, ed esclusi i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 23 Ottobre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_281_R_0010