Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati in merito al protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196; «protocollo addizionale»).
(2)Il 19 maggio 2015 il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il protocollo addizionale. Il protocollo addizionale serve a facilitare l'attuazione della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dei combattenti stranieri e, in particolare, a qualificare come reato determinati atti individuati al paragrafo operativo 6 di tale risoluzione.
(3)Un'interpretazione comune dei reati collegati alle attività dei combattenti stranieri e dei reati di terrorismo di natura preparatoria che possono portare alla commissione di atti terroristici contribuirebbe a rafforzare ulteriormente l'efficacia degli strumenti di giustizia penale e la cooperazione a livello dell'Unione e a livello internazionale.
(4)La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (1) ha stabilito norme comuni dell'Unione per la lotta al terrorismo. Il protocollo addizionale potrebbe incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.
(5)È opportuno pertanto che il protocollo addizionale sia firmato a nome dell'Unione europea riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui il protocollo addizionale può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo non incide sulle normi comuni o non ne modifica la portata.
(6)L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione europea del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è autorizzata, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo addizionale a nome dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles,il 18 Settembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
C.DIESCHBOURG
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_280_R_0006