Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio del 22 Ottobre 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza in cui venivano identificate cinque sfide di fondo cui l'Unione è confrontata: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della produzione, del trasferimento e della circolazione illegali delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono centrali per quattro delle cinque sfide. Esse alimentano l'insicurezza nell'Africa subsahariana, in Medio Oriente e in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione post bellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza.

(2)Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illegali di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'UE nel settore delle SALW. La strategia dell'UE sulle SALW sottolinea che le SALW contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti nonché nel crollo delle strutture statali.

(3)La strategia dell'UE sulle SALW asserisce inoltre che l'Unione dovrebbe rafforzare e appoggiare i meccanismi di sorveglianza delle sanzioni e sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni, nonché la promozione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1) attraverso, tra l'altro, la promozione di misure sulla trasparenza.

(4)Con il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a prevenire il traffico illegale di SALW, compresa la loro diversione verso destinatari non autorizzati, e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale nel valutare le domande di autorizzazioni di esportazione.

(5)L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.

(6)Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri dell'ONU hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illegale di SALW, inclusa la loro diversione verso destinatari non autorizzati, nonché gli impegni contenuti nel programma di azione dell'ONU concernenti la valutazione delle domande di autorizzazioni di esportazione.

(7)Il 2 aprile 2013 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato il testo del trattato sul commercio delle armi (ATT). L'obiettivo dell'ATT è stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.

(8)L'Unione ha già sostenuto Conflict Armament Research Ltd. (CAR) mediante la decisione 2013/698/PESC del Consiglio (2).

(9)L'Unione intende finanziare la seconda fase del meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali al fine di ridurre il rischio del loro commercio illegale e di continuare a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_278_R_0006

 

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