La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera n),
considerando quanto segue:
(1)Il considerando 20 del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione (2) recita che le decisioni di autorizzazione dei processi di riciclo della plastica devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
(2)L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, relativo a tali decisioni, fa riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
(3)All'epoca dell'adozione del regolamento (CE) n. 282/2008, sia l'articolo 11, paragrafo 3, sia l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 facevano riferimento alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3).
(4)L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE mediante il riferimento a un nuovo articolo 23, paragrafo 4, inserito nel regolamento (CE) n. 1935/2004.
(5)Dato che l'autorizzazione di un processo di riciclo della plastica è un atto di portata individuale inteso ad attuare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dato che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 282/2008 stabilisce criteri di autorizzazione precisi, dovrebbe applicarsi la procedura di regolamentazione cui fa riferimento l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004. La procedura di regolamentazione tuttavia non esiste più, essendo la decisione 1999/468/CE stata sostituita dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 la procedura d'esame è la procedura appropriata ai fini dell'autorizzazione dei processi di riciclo della plastica.
(6)Dovrebbe essere adeguato il riferimento alla procedura di adozione contenuto nel regolamento (CE) n. 282/2008.
(7)Il regolamento (CE) n. 282/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 è sostituito dal seguente:
«1.La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.
Si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 22 Ottobre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_278_R_0004