Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione del 22 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (1), in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi nonché condizioni e disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle condizioni di trasformazione per ridurre al minimo e controllare i pericoli potenziali. Esso dispone inoltre che gli stabilimenti nel settore dei mangimi devono essere registrati presso l'autorità competente o da quest'ultima riconosciuti. Gli operatori del settore dei mangimi situati più a valle nella filiera sono tenuti a rifornirsi di mangimi provenienti esclusivamente da stabilimenti registrati o riconosciuti.

(2)L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce requisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al livello della produzione primaria. In particolare, esso dispone che i requisiti in materia di test per la diossina di cui a tale allegato devono essere rivisti entro il 16 marzo 2014.

(3)La definizione di «prodotti derivati da oli vegetali» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire che i prodotti derivati da olio raffinato e da additivi per mangimi autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non rientrano in tale definizione.

(4)Anche la definizione di «miscelazione di grassi» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire la differenza tra la miscelazione di grassi e il solo stoccaggio di partite consecutive di grassi e oli senza relativa miscelazione. Dovrebbe altresì essere chiarito quando i grassi miscelati sono considerati mangimi composti e quando sono materie prime dei mangimi.

(5)Dato che è opportuno individuare i prodotti contaminati in modo evidente da diossina al punto del loro ingresso nella filiera, dovrebbe essere chiarito che le prescrizioni in merito al monitoraggio della diossina di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 si applicano a tutti gli operatori del settore dei mangimi che immettono mangimi sul mercato, compresi gli importatori.

(6)Al fine di garantire la rintracciabilità dei mangimi e una corretta informazione sugli stessi dovrebbe essere evidenziata la conformità alle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare alle denominazioni, alle specifiche e ai numeri di cui al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (4).

(7)Poiché è necessario che l'analisi rappresentativa sui quantitativi ingenti sia effettuata in base ad un campione rappresentativo, è opportuno che i campioni elementari atti a formare il campione globale siano prelevati a intervalli regolari, ad esempio almeno un campione elementare ogni 50 tonnellate, conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (5).

(8)I risultati dei test per la diossina istituiti dal regolamento (CE) n. 183/2005, le relazioni (6) sugli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e il fatto che al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (7) non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito a campioni non conformi di prodotti derivati da oli vegetali, ad eccezione dei distillati di acidi grassi di raffinazione fisica e dei deodistillati, dimostrano che tali prodotti non presentano un rischio elevato di contaminazione da diossina. È dunque opportuno attenuare le prescrizioni relative ai test al 100 % per la diossina su tali prodotti, stabiliti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005.

(9)Al fine di chiarire la responsabilità in materia di test per la diossina sui prodotti importati, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere prevista una disposizione specifica, che dovrebbe garantire altresì che i prodotti importati presentino lo stesso livello di sicurezza di quelli fabbricati nell'Unione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_278_R_0003

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