Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione del 20 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (5), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 97/132/CE prevede l'istituzione di garanzie per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio (6). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 854/2004 per quanto riguarda le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali applicabili ad alcuni prodotti di origine animale, e dalle direttive 2002/99/CE e 2004/68/CE per quanto riguarda la salute animale e altre disposizioni in materia di importazione.

(2)L'allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») elenca le misure di sanità pubblica e salute animale applicabili agli animali vivi e ai prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda per le quali è stata stabilita l'equivalenza.

(3)L'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo prevede che ciascuna partita di animali vivi o di prodotti animali per la quale è stata riconosciuta l'equivalenza, presentata all'importazione, sia accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale («modello di certificato sanitario») redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII dell'accordo.

(4)A norma dell'allegato V dell'accordo il modello di certificato sanitario per le partite di animali vivi o di prodotti di origine animale oggetto di scambi commerciali tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda deve recare gli attestati di cui alla sezione 5, capitolo 28, di tale allegato.

(5)A norma degli allegati V e VII dell'accordo, le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale per le quali è stata stabilita l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica, ma non di entrambe, possono essere importate nell'Unione, purché gli attestati di non equivalenza supplementari applicabili dei certificati veterinari stabiliti conformemente ai modelli definiti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione figurino nel modello di certificato sanitario. Per motivi di chiarezza, è opportuno elencare tali animali vivi e prodotti di origine animale in un allegato della presente decisione.

(6)L'allegato V dell'accordo dispone che le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale per le quali l'equivalenza non è stata determinata possano essere importate nell'Unione se accompagnate dai certificati veterinari stabiliti conformemente ai modelli definiti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione o alle condizioni sanitarie nazionali degli Stati membri, in attesa dell'adozione di norme dell'Unione armonizzate al riguardo.

(7)Come previsto dai «sistemi di certificazione» nell'allegato V, capitolo 27, dell'accordo, i certificati sanitari possono, a determinate condizioni, essere rilasciati dopo la spedizione della partita dalla Nuova Zelanda. In tali circostanze, l'attestato supplementare di cui all'allegato VII, sezione 1, lettera a), punto iv), dell'accordo dovrebbe essere fornito nel modello di certificato sanitario.

(8)Il regolamento (CE) n. 1099/2009 prevede che i certificati sanitari ufficiali per le carni siano corredati di un attestato comprovante che certi animali di cui a tale regolamento sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. È opportuno che il modello di certificato sanitario faccia riferimento a tale attestato supplementare.

(9)La decisione 2007/240/CE della Commissione (7) istituisce modelli standard di certificati veterinari per l'importazione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nell'Unione. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che detti modelli possono essere utilizzati per le importazioni da paesi terzi.

(10)Gli allegati V e VII dell'accordo, modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione (8), stabiliscono misure nuove o rivedute sull'equivalenza di alcuni animali vivi e alcuni prodotti di origine animale, definiscono requisiti di certificazione nuovi o aggiornati, come il modello di attestato per le merci equivalenti, e stabiliscono che la certificazione sanitaria può avvenire anche per via elettronica mediante il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (9) («TRACES»), dopo aver registrato l'accordo dell'Unione europea per l'uso esclusivo della certificazione elettronica per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda in uno degli allegati dell'accordo o per corrispondenza in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_277_R_0009

 

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