Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che:
(1)Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alle nuove sostanze psicoattive 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 23 aprile 2014.
(2)Le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina non erano state oggetto di valutazione a livello delle Nazioni Unite nel momento in cui la valutazione dei rischi è stata richiesta a livello dell'Unione, ma sono state valutate nel giugno 2014 dal comitato di esperti per la farmacodipendenza dell'Organizzazione mondiale della sanità.
(3)Le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina non hanno alcuna proprietà terapeutica per uso umano o veterinario provata o riconosciuta. A parte il loro utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le caratteristiche chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della loro comparsa sul mercato delle droghe — e, nel caso della molecola 25I-NBOMe, anche nel settore della neurochimica — nessun altro elemento indica che siano usate ad altri fini.
(4)La sostanza 25I-NBOMe è un potente derivato sintetico della sostanza 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina (2C-I), un allucinogeno serotoninergico classico, che è stato oggetto di una valutazione del rischio, nonché di misure di controllo e sanzioni penali a livello di Unione dal 2003 in forza della decisione 2003/847/GAI del Consiglio (2).
(5)Gli specifici effetti fisici della sostanza 25I-NBOMe sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali e il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati. Le osservazioni cliniche di persone che hanno assunto tale sostanza suggeriscono che essa abbia effetti allucinogeni e il potenziale di provocare stati gravi di agitazione, confusione, allucinazioni visive e uditive acute, aggressività, episodi di aggressività e traumi autoindotti.
(6)Quattro decessi associati alla sostanza 25I-NBOMe sono stati registrati in tre Stati membri. Una grave tossicità collegata al suo consumo è stata segnalata in quattro Stati membri, che hanno comunicato 32 casi di intossicazioni non mortali. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati alla sostanza 25I-NBOMe.
(7)Ventidue Stati membri e la Norvegia hanno riferito all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver segnalato l'individuazione della sostanza 25I-NBOMe. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso della sostanza 25I-NBOMe, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in una vasta gamma di ambienti: a casa, nei bar, nei locali notturni, nei festival di musica.
(8)La sostanza 25I-NBOMe è liberamente commercializzata e venduta su Internet come «prodotto chimico utilizzato per la ricerca» e le informazioni ottenute da sequestri, campioni raccolti, siti web di consumatori e distributori su Internet fanno supporre che la sostanza sia venduta come droga in quanto tale e commercializzata come sostituto «legale» dell'LSD. L'OEDT ha individuato oltre quindici distributori su Internet che vendono tale sostanza, che possono essere stabiliti all'interno dell'Unione e in Cina.
(9)La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sulla 25I-NBOMe e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la sostanza 25I-NBOMe a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, la sostanza 25I-NBOMe dovrebbe essere sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
(10)Dato che sei Stati membri controllano la sostanza 25I-NBOMe in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e che sette Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_275_R_0012