Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla 4-metilanfetamina, che è stata trasmessa alla Commissione in data 29 novembre 2012.
(2)La 4-metilanfetamina è un derivato sintetico dell'anfetamina, metilato all'anello aromatico, che si presenta principalmente, nei campioni sequestrati, in forma di polvere o di pasta in associazione con anfetamina o caffeina, ma che è stata anche osservata in forma di compressa e in forma liquida. È apparsa sul mercato illegale dell'anfetamina, dove è venduta e consumata come anfetamina, droga controllata. In un caso, la sostanza è stata rilevata in un prodotto commerciale venduto su Internet. Il principale precursore chimico per la sintesi della 4-metilanfetamina è il 4-metilbenzil metil chetone (4-metil-BMK), che sembra essere disponibile alla vendita su Internet e non è controllato ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.
(3)Gli specifici effetti fisici della 4-metilanfetamina sono stati raramente riferiti dagli utilizzatori, i quali generalmente non sanno di avere assunto tale sostanza. Tuttavia, le poche segnalazioni disponibili suggeriscono che abbia un effetto di tipo stimolante. Le limitate informazioni disponibili riguardanti l'uomo indicano che gli effetti nocivi della 4-metilanfetamina includono ipertermia, ipertensione, anoressia, nausea, sudorazione, disturbi gastrici, tosse, vomito, mal di testa, palpitazioni, insonnia, paranoia, ansia e depressione. I dati attuali non bastano a determinare il potenziale grado di dipendenza che può causare la sostanza.
(4)Secondo le limitate fonti di dati a disposizione, la tossicità acuta della 4-metilanfetamina è analoga a quella di altri stimolanti. Alcuni elementi indicano che dalla combinazione della 4-metilanfetamina con altre sostanze, fra cui l'anfetamina e la caffeina, può derivare un rischio maggiore di aumento generale della tossicità.
(5)In quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente ventuno decessi, nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di 4-metilanfetamina, sola o combinata con una o più sostanze, specialmente l'anfetamina. Anche se dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo della 4-metilanfetamina in tali decessi, in alcuni casi, tuttavia, la sostanza era la principale droga individuata, a livelli paragonabili a quelli rilevati in certi casi di decesso causati dal consumo di anfetamina.
(6)La 4-metilanfetamina è stata individuata in quindici Stati membri e uno Stato membro ha segnalato la produzione della sostanza sul suo territorio. La prevalenza della 4-metilanfetamina è difficile da valutare. Non vi sono informazioni relative alla specifica domanda della sostanza da parte di gruppi di utilizzatori e la 4-metilanfetamina non è commercializzata su Internet.
(7)Le informazioni disponibili indicano che la 4-metilanfetamina è prodotta e distribuita dagli stessi gruppi della criminalità organizzata che sono implicati nella produzione e nel traffico dell'anfetamina.
(8)La 4-metilanfetamina non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti nell'Unione, dove non è peraltro oggetto di alcuna autorizzazione per la commercializzazione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che possa essere usata ad altri fini legittimi.
(9)La 4-metilanfetamina non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è stata valutata nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. Otto Stati membri la sottopongono a misure di controllo nell'ambito delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Altri due Stati membri applicano alla sostanza la definizione generica di fenetilamina contenuta nella loro legislazione nazionale, mentre uno Stato membro la controlla nell'ambito della legislazione sui prodotti farmaceutici.
(10)La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sulle caratteristiche e sui rischi della 4-metilanfetamina, e aggiunge che sono necessari altri studi sui rischi sociali e sanitari complessivi associati alla sostanza. Tuttavia, le prove disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l'Unione. Considerati i rischi per la salute che essa presenta, come dimostrato dal suo rinvenimento in diversi casi di decesso, specialmente se usata in combinazione con altre sostanze, considerata la sua forte somiglianza all'anfetamina, in termini di apparenza ed effetti, considerato il fatto che è possibile che gli utilizzatori assumano la sostanza a loro insaputa e viste le sue limitate proprietà e usi terapeutici, è opportuno sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l'Unione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_275_R_0011