Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l’articolo 75,
visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha istituito il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
(2)Con le decisioni del 21 ottobre 2010 (2) e del 7 marzo 2011 (3) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per il periodo dal 20 ottobre 2010 al 19 Ottobre 2015.
(3)Il mandato degli attuali membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nominato ai sensi delle suddette decisioni del Consiglio scade il 19 ottobre 2015. I membri titolari e i membri supplenti di tale comitato dovrebbero pertanto essere nominati con effetto dal 20 ottobre 2015.
(4)Il regolamento (CE) n. 883/2004 non specifica la durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti. Nella decisione relativa alla loro nomina il Consiglio dovrebbe quindi stabilirne la durata. Per evitare inutili oneri amministrativi, la durata del mandato dovrebbe essere sufficientemente lunga, tenendo conto del fatto che i comitati consultivi di questo tipo sono soliti riunirsi soltanto una o due volte l’anno. Un mandato della durata di cinque anni eviterebbe rinnovi eccessivamente frequenti di tutti i membri del comitato.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_341_R_0004