L'autorità di Vigilanza EFTA («l'Autorità»),
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 24, nonché l'articolo 1 della parte I del protocollo parte I del protocollo 3,
Considerando quanto segue:
Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni o orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente o l'Autorità lo consideri necessario.
Il 9 luglio 2014 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (1). Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere dichiarati compatibili. Detti orientamenti si applicano a decorrere dal 1o agosto 2014.
Tali orientamenti sono rilevanti anche per lo Spazio economico europeo.
Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.
Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare nuovi orientamenti, corrispondenti a quelli già adottati dalla Commissione europea.
VISTO il parere della Commissione europea,
PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 1o agosto 2014,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles,il 10 Settembre 2014
Per l'Autorità di Vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Helga JÓNSDÓTTIR
Membro del Collegio
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_271_R_0007