Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1833 della Commissione del 12 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, primo comma, lettera d), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Detti metodi sono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

(2)Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, è opportuno aggiornare taluni metodi di analisi stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91.

(3)Alla luce dell'esperienza acquisita risulta che il metodo per rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva può produrre falsi positivi. È pertanto opportuno eliminare i riferimenti a tale metodo.

(4)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1)All'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

a)Il primo comma è così modificato:

i)La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)Per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X;»

ii)La lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)Per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici, il metodo di cui all'allegato XIX;»

b)Il secondo comma è soppresso;

2)Il sommario degli allegati è così modificato:

a)I riferimenti all'allegato X A e all'allegato X B, compresi i titoli di tali allegati, sono sostituiti dal seguente riferimento unico:

«Allegato X: Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia»;

b)Nel riferimento all'allegato XIX, il titolo è sostituito dal seguente:

«Determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare»;

c)Il riferimento all'allegato XX bis è soppresso;

3)Nell'allegato I ter, l'appendice 1 è modificata in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

4)L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;

5)L'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

6)Gli allegati X A e X B sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento;

7)L'allegato XII è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento;

8)L'allegato XIX è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento;

9)L'allegato XX bis è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 12 Ottobre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_266_R_0006

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