Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione del 9 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)L'etere monoetilico di dietilenglicole figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti e i suini. Secondo la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole, non è richiesto alcun LMR per tali specie animali.

(4)L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame.

(5)L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato l'estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame.

(6)A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole a tutte le specie da produzione alimentare.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 9 Ottobre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_265_R_0001

 

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