La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1)Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2)Il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015, mediante cinque decisioni adottate rispettivamente il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere 18 persone e due entità all'elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 28 settembre 2015 il Comitato per le sanzioni ha deciso di cancellare due persone dall'elenco.
(3)Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
(4)Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'8 Ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_264_R_0002