Decisione (UE) 2015/1817 del Consiglio del 6 Ottobre 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione è uno dei principali soggetti che operano nei settori di competenza dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), sia attraverso le proprie attività di protezione internazionale, inclusa la politica di reinsediamento dell'Unione e la creazione del sistema europeo comune di asilo, sia come importante donatore di aiuti umanitari e assistenza allo sviluppo. Tuttavia, le regole attualmente in vigore per la partecipazione dell'Unione al comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato («comitato esecutivo dell'UNHCR») non rispecchiano il ruolo significativo dell'Unione in tali settori.

(2)Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Lituania e Malta, sono membri del comitato esecutivo dell'UNHCR.

(3)Il 25 e 26 settembre 2014 il Consiglio ha approvato una posizione (1) sulle regole per la concessione all'Unione di diritti di partecipazione supplementari nell'ambito degli organismi formali e informali dell'UNHCR, invitando la Commissione, in stretto coordinamento con l'alto rappresentante, a prendere contatti con l'UNHCR e gli Stati membri, in qualità di membri o osservatori del comitato esecutivo dell'UNHCR, a sostenere tale iniziativa.

(4)Di conseguenza, con lettera del 7 settembre 2015 indirizzata al presidente del comitato esecutivo dell'UNHCR, il capo della delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite a Ginevra ha chiesto di esaminare le modalità e i mezzi per aggiornare le pertinenti regole sulla partecipazione dell'Unione nell'ambito degli organi direttivi dell'UNHCR, in vista della possibile partecipazione dell'Unione alle consultazioni preparatorie informali dell'UNHCR.

(5)Con lettera dell'11 settembre 2015 indirizzata ai membri del comitato esecutivo dell'UNHCR, il presidente del comitato esecutivo dell'UNHCR, su richiesta dell'ufficio di presidenza del comitato esecutivo dell'UNHCR, ha proposto di modificare il regolamento interno del comitato esecutivo dell'Alto commissariato («regolamento interno dell'UNHCR») al fine di accogliere la richiesta dell'Unione.

(6)L'articolo 46 del regolamento interno dell'UNHCR stabilisce che il comitato esecutivo dell'UNHCR può modificare qualsiasi articolo di detto regolamento.

(7)È prevedibile che il comitato esecutivo dell'UNHCR sarà invitato ad adottare le modifiche proposte nel corso della sua 66a sessione che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2015.

(8)È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito alle modifiche del regolamento interno dell'UNHCR.

(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(10)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che deve essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione europea, figura nell'allegato della presente decisione.

2.Variazioni minori alle modifiche allegate possono essere accettate senza ulteriori decisioni del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo,il 6 Ottobre 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

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