Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 1926/2006/CE (1).
(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
(3)Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
(4)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
1)dopo il paragrafo 3 bis è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:
—32014 R 0254: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»;
2)Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»;
3)Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 13 Novembre 2014
Per il Comitato Misto SEE
Il Presidente
Kurt JÄGER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_263_R_0017