Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (1).
(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 377/2014 inizi dal 1o gennaio 2014, anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
(3)Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
(4)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Dopo il paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:
«8d.
a)A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
—32014 R 0377: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
b)Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo.
c)Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
d)Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
e)Il presente paragrafo non si applica alla Norvegia e al Liechtenstein.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 13 Novembre 2014
Per il Comitato Misto SEE
Il Presidente
Kurt JÄGER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_263_R_0015