L'Autorità di Vigilanza EFTA,
visto l'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE, direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (in prosieguo: la «direttiva»), come adattata all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare gli articoli 6 e 9,
viste le decisioni del comitato permanente nn. 3/12/SC e 4/12/SC,
vista la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 295/14/COL del 16 luglio 2014 (doc. n. 710373) di presentare al comitato dei trasporti dell'EFTA i progetti di misure che avrebbe adottato riguardo alla richiesta del Liechtenstein e che abilita il competente membro del Collegio ad adottare la decisione finale se il comitato dei trasporti dell'EFTA approva il progetto di decisione all'unanimità,
considerando quanto segue:
1.Procedimento
Con lettera del 20 dicembre 2013 indirizzata all'Autorità (doc. n. 694300), il governo del Liechtenstein ha richiesto quattro deroghe sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe richieste dal Liechtenstein sono stabilite agli articoli 29 e 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (LR 741.621, come modificata da ultimo) (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS) («ordinanza») e riguardano rispettivamente il trasporto di sostanze esplosive, le imprese di ispezione delle cisterne, la formazione speciale dei conducenti e le cisterne per cantieri edili.
Nel 2014 sono pervenuti ulteriori chiarimenti dal governo del Liechtenstein mediante le comunicazioni informali del 20 febbraio (doc. n. 700062), 21 febbraio (doc. n. 7000131), 12 marzo (doc. n. 702345), 27 marzo (doc. n. 703760), 9 maggio (doc. n. 707772), 14 maggio (doc. n. 708302) e 16 maggio (doc. n. 708667).
Con un contratto di servizi del 4 marzo 2014 (doc. n. 700047), l'Autorità ha incaricato DNV GL AS («DNV») di valutare se le deroghe richieste soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, di mettere in evidenza tutti i rischi effettivi o potenziali che possano emergere da tali deroghe, di precisare se ne conseguirà un livello di sicurezza maggiore, minore o equivalente e, se necessario, di individuare misure di mitigazione. Il 16 aprile 2014 DNV ha presentato una relazione preliminare all'Autorità (doc. n. 706289) e il 23 maggio 2014 ha consegnato la relazione finale (doc. n. 709161).
Dopo aver valutato le deroghe richieste dal Liechtenstein, l'Autorità ha concluso che solo le disposizioni dell'articolo 30, dell'articolo 36, paragrafo 2 e del punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza possono essere ritenute deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva, mentre l'articolo 29 dell'ordinanza, riguardante esplosivi all'interno di imballaggi destinati al trasporto già aperti, non può essere ritenuta una deroga (1).
Il 16 luglio 2014 l'Autorità ha presentato al comitato dei trasporti dell'EFTA i tre progetti di misure (doc. n. 706153) che l'Autorità deve adottare riguardo alla richiesta di deroga presentata dal Liechtenstein a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_263_R_0020