La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),
vista la notifica da parte dell'Italia dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
(2)Il 17 dicembre 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1257/2012 (2).
(3)Il 17 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1260/2012 (3).
(4)L'Italia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con lettera datata 2 luglio 2015, protocollata dalla Commissione il 20 luglio 2015.
(5)La Commissione osserva che né la decisione 2011/167/UE né i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e che la partecipazione dell'Italia dovrebbe accrescere i benefici di detta cooperazione rafforzata.
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata
1.La partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE è confermata.
2.I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia in conformità alla presente decisione.
Articolo 2
Notifica da presentare da parte dell'Italia
1.L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 entro la data di applicazione di tale regolamento.
2.L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012 entro la data di applicazione di detto regolamento o nel caso in cui il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva in Italia per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione di detto regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva in Italia.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 in Italia
1.I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 entrano in vigore in Italia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia alla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 30 Settembre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_256_R_0011