Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1752 della Commissione del 29 Settembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati.

(2)Data la situazione della peste suina africana in Russia e in Bielorussia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/426/UE (2) recante misure che prevedono, tra l'altro, un'adeguata pulizia e disinfezione dei «veicoli per bestiame» che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell'Unione da questi due paesi.

(3)A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Ucraina, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell'Unione dall'Ucraina.

(4)L'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)La decisione di esecuzione 2013/426/UE si applica fino al 31 dicembre 2015. Data la situazione epidemiologica sfavorevole nei paesi limitrofi alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana e tenuto conto dell'epidemiologia di questa malattia e delle misure applicabili nell'Unione in rapporto ad essa, è opportuno prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2019.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola «Ucraina» è aggiunta dopo la parola «Russia».

Articolo 2

L'articolo 4 bis della decisione di esecuzione 2013/426/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 29 Settembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_256_R_0010

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