La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2014/40/UE stabilisce nuove regole riguardanti le avvertenze relative alla salute da collocare sui prodotti del tabacco da fumo, comprese le avvertenze generali e i messaggi di informazione, e specifica in particolare che entrambi devono coprire il 50 % delle superfici su cui sono stampati. È opportuno stabilire la posizione esatta di tali avvertenze sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste. Tali buste possono avere la forma di un sacchetto rettangolare con una patella che lo chiude («busta rettangolare») o di una busta autoportante.
(2)Le buste rettangolari possono avere la forma di una busta con una patella avvolgente, che si apre tipicamente in due fasi, o di una busta a fondo piatto con una patella sovrapponibile, che si apre tipicamente in un'unica fase. Molte di queste buste sono composte da una copertura di plastica trasparente e da un inserto di carta su cui si possono stampare le avvertenze relative alla salute. In alcuni casi, le buste con una patella avvolgente sono di polietilene, polipropilene o materiale laminato che, secondo l'industria, dovrebbe essere riprogettato per consentire la stampa su entrambi i lati della patella, in particolare se la busta non è multistrato.
(3)Al fine di garantire che le avvertenze relative alla salute siano collocate nella stessa posizione su tutte le buste rettangolari e che l'avvertenza generale e il messaggio informativo siano facilmente visibili, si dovrebbero stampare sulle superfici che diventano visibili quando la confezione unitaria è completamente aperta.
(4)Per le confezioni di polietilene, polipropilene o materiale laminato in cui esiste un rischio di migrazione dell'inchiostro se si stampa all'interno della patella avvolgente, è opportuno prevedere un periodo transitorio per riposizionare l'avvertenza generale e il messaggio informativo, al fine di evitare di stampare su superfici che entrano in contatto diretto con il tabacco. Tale periodo transitorio dovrebbe concedere all'industria tempo sufficiente per adattare il processo di produzione alle nuove regole. I costi associati a questi adeguamenti non sono considerati sproporzionati alla luce dei vantaggi in termini di migliore visibilità delle avvertenze quando la confezione è completamente aperta.
(5)La posizione migliore dove collocare l'avvertenza generale e il messaggio informativo sulle buste autoportanti sono le superfici alla base della busta, soprattutto perché le superfici interne sono oscurate dal contenuto della busta.
(6)Le dimensioni delle avvertenze devono essere calcolate in relazione alle dimensioni delle superfici quando la confezione è chiusa, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE.
(7)Le disposizioni stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0016