Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), con la decisione 2013/103/UE del Consiglio (1).
(2)Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
(3)Nel corso della sua 12a sessione, che si terrà dal 29 al 30 settembre 2015, l'assemblea generale istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF («assemblea generale»), dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici D (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario — CUV), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati a essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale — ATMF).
(4)La posizione dell'Unione in merito a taluni punti dovrebbe essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, poiché le decisioni che l'assemblea generale deve prendere in merito a tali modifiche sono atti che hanno effetti giuridici e il cui oggetto è di competenza dell'Unione.
(5)Le modifiche della convenzione COTIF hanno gli obiettivi di aggiornare i compiti del comitato di esperti tecnici e un riferimento alla definizione di «detentore», conformemente al diritto dell'Unione, e di modificare alcune norme relative al finanziamento, all'audit e alle modalità di trasmissione delle informazioni da parte dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), nonché di apportare talune modifiche amministrative di minore importanza.
(6)Le modifiche dell'appendice D (CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale.
(7)Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) hanno lo scopo di chiarire il proprio ambito di applicazione con la soppressione del riferimento ad «altri materiali ferroviari».
(8)Le modifiche delle appendici D (CUV), F (APTU) e G (ATMF) della convenzione COTIF, nonché talune modifiche della stessa convenzione COTIF, sono di competenza dell'Unione e sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
(9)È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in occasione della 12a assemblea generale sia basata sull'allegato della presente decisione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12a assemblea generale nell'ambito della convenzione COTIF è conforme all'allegato della presente decisione.
2.Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Le decisioni della 12a assemblea generale, una volta adottate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles,il 18 Settembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
C.DIESCHBOURG
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0015