La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/EC prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana tra suini selvatici.
(4)La Lettonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
(5)Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Lettonia, in collaborazione con lo Stato membro.
(6)Di conseguenza, in attesa della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno indicare nell'allegato della presente decisione la zona identificata come infetta in Lettonia e fissare la durata di tale regionalizzazione.
(7)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La Lettonia garantisce che la zona infetta istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprende almeno l'area descritta nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2014.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 Agosto 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_242_R_0007