Decisione della Commissione del 12 Agosto 2014,inerente ad un provvedimento adottato dal Belgio a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)Nel giugno 2013 le autorità del Belgio hanno notificato alla Commissione europea un provvedimento che ordina il richiamo dagli utilizzatori finali di dispositivi di protezione dell'udito del tipo Climax 13 (modello riutilizzabile), fabbricati da Productos Climax SA, Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat n. 1, 08150 Parets del Valles (Barcelona), Spagna. In base ai documenti presentati alla Commissione questo dispositivo di protezione individuale era stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità prevista all'articolo 11, punto A della direttiva, attestata dal certificato di omologazione CE del tipo rilasciato dall'organismo notificato spagnolo «Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo» (organismo notificato n. 0159), con riferimento alle clausole pertinenti della norma armonizzata EN 352-2: 1993.

(2)Il prodotto era stato notificato dalle autorità del Belgio nel sistema RAPEX nel gennaio 2013 (notifica n. A12/0039/13).

(3)Le autorità del Belgio giustificano il provvedimento in base alla non conformità del prodotto alle clausole 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 e 6 della norma armonizzata EN 352-2: 1993 Protettori auricolari — Requisiti di sicurezza e prove — parte 2: Inserti auricolari, con riferimento ai seguenti requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE:

-1.4. Nota informativa del fabbricante: le istruzioni non sono nelle lingue ufficiali del Belgio,

-3.5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore: il laboratorio presso il quale il prodotto è stato sottoposto a test per le autorità del Belgio non è stato in grado di convalidare le prove relative al livello di protezione dichiarato a causa di una scarsa omogeneità della produzione (differenze di diametro dei dispositivi di protezione). La variazione non è irrilevante e la protezione dell'utilizzatore ne è compromessa.

(4)Le autorità del Belgio hanno concluso che, siccome non è stato possibile determinare il livello di protezione, i prodotti dovevano essere considerati pericolosi in quanto il loro impiego avrebbe potuto arrecare un pregiudizio violando così i requisiti relativi ai dispositivi di protezione individuale (categorie di rischio: danni all'udito).

(5)La Commissione ha invitato per iscritto il fabbricante e il distributore del Belgio a comunicare le loro osservazioni circa il provvedimento adottato dalle autorità del Belgio. Il fabbricante, nella sua risposta, ha comunicato che, dopo aver ricevuto la relazione delle autorità del Belgio e una visita di un ispettore dell'«Agència Catalana del Consum» (un organismo pubblico che dipende dal governo regionale della Catalogna, Spagna) che ha posto sotto sequestro le scorte rimanenti del prodotto in questione, il medesimo è stato ritirato dal mercato nazionale e internazionale. I clienti hanno quindi ricevuto le istruzioni del caso. Intrapresa tale azione, le scorte rimanenti del prodotto sono state distrutte.

(6)Le autorità spagnole, rispondendo alla notifica delle autorità del Belgio, hanno comunicato che era stato adottato un provvedimento di ritiro del prodotto dal mercato e che la società Productos Climax, SA aveva annunciato il ritiro del prodotto dal mercato.

(7)Alla luce della documentazione disponibile, delle osservazioni delle parti interessate e delle azioni da loro intraprese, la Commissione ritiene che il dispositivo di protezione dell'udito del tipo Climax 13 (modello riutilizzabile) non sia conforme alle clausole 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 e 6 della norma armonizzata EN 352-2: 1993 con riferimento ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.4 e 3.5 di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, poiché potrebbe causare pregiudizio quando inserito nell'orecchio,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalle autorità del Belgio che ordina il richiamo dagli utilizzatori finali dei dispositivi di protezione dell'udito del tipo Climax 13 (modello riutilizzabile), fabbricato da Productos Climax SA, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 Agosto 2014

Per la Commissione

Ferdinando NELLI FEROCI

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_242_R_0006

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