Alla pagina 47, articolo 1,Primo Comma:
anziché:
«Il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).»,
leggi:
«Il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinate a venire a contatto con l'epidermide e/o il cuoio capelluto, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (balsami) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).»
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0893R(01)