Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 Agosto 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 15,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 4, paragrafo 15, della direttiva 2004/107/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati IV e V.

(2)L'allegato IV della direttiva 2004/107/CE stabilisce obiettivi di qualità dei dati che devono essere aggiornati al fine di garantire una maggior chiarezza.

(3)L'allegato V della direttiva 2004/107/CE stabilisce i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni; tali metodi dovrebbero essere aggiornati al fine di rispecchiare l'evoluzione delle norme in materia.

(4)In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati I, III, VI e IX.

(5)Il punto C dell'allegato I della direttiva 2008/50/CE stabilisce criteri per la garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, che devono essere chiariti e completati tenendo conto dei programmi di garanzia della qualità, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione, e introducendo l'obbligo di rivedere il sistema di controllo della qualità al fine di garantire la costante accuratezza degli strumenti di monitoraggio.

(6)I punti C e D dell'allegato III della direttiva 2008/50/CE stabiliscono criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento, che devono essere chiariti e completati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva.

(7)Il punto A dell'allegato VI della direttiva 2008/50/CE stabilisce il metodo di riferimento per la misurazione di taluni inquinanti, che deve essere adattato alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva, tenendo conto delle norme più recenti per il campionamento e la misurazione del materiale particolato.

(8)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(9)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_226_R_0002

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