Decisione (UE) 2015/1388 del Consiglio del 7 Agosto 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato sul commercio delle armi («ATT») è entrato in vigore il 24 dicembre 2014 ed è stato ratificato da 26 Stati membri. L'Unione non è parte dell'ATT.

(2)Conformemente all'articolo 17 dell'ATT, il Segretariato provvisorio istituito in applicazione dell'articolo 18 del medesimo trattato deve convocare una conferenza degli Stati parte entro l'anno successivo all'entrata in vigore dell'ATT. La conferenza degli Stati parte deve adottare per consenso il proprio regolamento interno in occasione della sua prima sessione, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015.

(3)Alcune disposizioni dell'ATT riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione poiché rientrano nell'ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno per quanto riguarda il trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.

(4)Alla conferenza degli Stati parte spetta, tra l'altro, verificare l'attuazione dell'ATT, esaminare e adottare raccomandazioni riguardanti l'attuazione e il funzionamento dello stesso, esaminarne le questioni attinenti all'interpretazione e può eventualmente valutare la necessità di apportarvi modifiche. Il suo regolamento interno stabilirà le modalità in base alle quali la conferenza degli Stati parte opera e adotta le sue decisioni anche in relazione a questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione. Il regolamento interno della conferenza degli Stati parte è pertanto da considerarsi un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato.

(5)Di conseguenza, è opportuno che il Consiglio stabilisca la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione del regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT e che successivamente gli Stati membri la esprimano agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

(6)È opportuno che, a margine della prima sessione della conferenza degli Stati parte, gli Stati membri cooperino e si coordinino strettamente tra loro e con la Commissione nell'applicazione della presente decisione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito al regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT, nella prima riunione della conferenza, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015, è conforme alla presente decisione, compreso l'allegato della stessa, ed è espressa dagli Stati membri, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

2.In relazione alle questioni di competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri che sono Stati parte dell'ATT sono autorizzati ad adottare il regolamento interno agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

3.Gli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con la Commissione nell'applicazione della presente decisione.

In particolare, laddove siano avanzate proposte in loco su questioni che non sono ancora oggetto di una posizione dell'Unione e che sono di competenza esclusiva dell'Unione, la posizione dell'Unione sulla proposta interessata è definita mediante il coordinamento descritto al primo comma, anche in loco, prima che la conferenza degli Stati parte adotti una decisione su detta proposta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 7 Agosto 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

J.ASSELBORN

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_214_R_0006

 

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