La Commissione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 9, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni di cui al titolo IV, capo 1, del medesimo regolamento e in un atto delegato adottato dalla Commissione.
(2)A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (4). Di conseguenza, un animale che per una sola volta non rispetti tali obblighi di identificazione e registrazione rimarrà non ammissibile al sostegno accoppiato facoltativo per l'intera durata della sua vita, a prescindere dall'eventuale rettifica di tale inadempienza in un momento successivo.
(3)Al fine di rimediare a tali situazioni, l'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5) ha stabilito che, in caso di pagamenti per bovini, un animale doveva essere considerato ammissibile se le informazioni richieste erano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale.
(4)Tenuto conto del fatto che i pagamenti per le carni bovine sono stati aboliti e dato che il periodo di detenzione non costituisce più una condizione di ammissibilità al sostegno accoppiato facoltativo, l'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non contiene una disposizione analoga.
(5)Tuttavia, per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità applicabili fissate dallo Stato membro, i bovini dovrebbero essere considerati ammissibili al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data. Per motivi di coerenza, tale norma dovrebbe applicarsi anche nel caso di ovini e caprini.
(6) È opportuno che il presente regolamento sia applicabile alle domande di aiuto per animali relative all'anno civile 2015 e agli anni successivi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, sono aggiunti i seguenti commi:
«Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al
sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:
a)al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale, se è applicato un periodo di detenzione;
b)ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.
Entro il 15 settembre 2015, gli Stati membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 28 Maggio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_214_R_0001