La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro impiego.
(2)L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione oppure in seguito a una domanda in tal senso.
(3)In data 23 giugno 2014 è stata presentata e diffusa presso gli Stati membri una domanda di autorizzazione per l'uso di determinati coloranti nei fiocchi e nei granuli di patate secchi.
(4)Sul colore delle patate disidratate in polvere influiscono soprattutto le varie sfumature di colore delle patate crude e una serie di reazioni di ossidazione, che si verificano durante il trattamento. Attualmente, la sola sostanza il cui uso sia autorizzato nei fiocchi e nei granuli di patate secchi per conferire al prodotto finale destinato al consumo un aspetto visivamente accettabile è la curcumina (E 100). Le riboflavine (E 101) e i caroteni (E 160a) sono alternative adeguate alla curcumina, capaci di raggiungere lo stesso effetto tecnologico.
(5)In data 12 settembre 2013, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») emetteva un parere (3) di riesame della sicurezza delle riboflavine come additivi alimentari. L'Autorità concludeva che la riboflavina [E 101(i)] e la riboflavina-5′-fosfato di sodio [E 101(ii)] non presentavano rischi di sicurezza per l'uso e i livelli d'uso attualmente autorizzati come additivi alimentari. Nel parere, ai fini della valutazione dell'esposizione si era tenuto conto della categoria 04.2 «Ortofrutticoli trasformati» in cui rientra la categoria 04.2.6 «Prodotti trasformati a base di patate». L'estensione dell'uso di riboflavine (E 101) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza.
(6)In data 16 febbraio 2012, l'Autorità emetteva un parere (4) di riesame della sicurezza dei caroteni come additivi alimentari e concludeva che l'uso di betacarotene e di betacaroteni misti (sintetici) ottenuti da frutti di palma da olio, da carote e da alghe quali coloranti alimentari non presentava rischi di sicurezza, purché la loro assunzione come additivi e integratori alimentari non superasse la quantità ingeribile con il consumo regolare di alimenti in cui essi sono presenti naturalmente (5-10 mg/giorno). Secondo il parere, stime prudenti di esposizione per l'uso come additivi alimentari restavano al di sotto di 5-10 mg/giorno e tenevano conto di prodotti trasformati a base di patate. L'estensione dell'uso di caroteni (E 160a) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza.
(7)Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di riboflavine e caroteni nei fiocchi e nei granuli di patate secchi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non ha effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
(8)Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'11 Agosto 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_213_R_0001