Decisione (UE) 2015/1380 della Commissione del 10 Agosto 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l'articolo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (di seguito, «l'accordo») la Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 (3), a meno che non vi sia l'accordo dell'Unione europea e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra l'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, da un lato, e l'accordo internazionale in questione, dall'altro. Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, la Danimarca, con lettera del 20 dicembre 2012, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) n. 1215/2012 (5). A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, la notifica della Danimarca ha determinato il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e l'Unione europea. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 costituisce dunque una modifica dell'accordo.

(3)Il 30 marzo 2015 la Danimarca ha chiesto l'accordo dell'Unione europea sulla propria proposta di ratifica della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito, «la Convenzione») e il relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito, «il protocollo»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.

(4)Poiché alcune delle materie disciplinate dalla Convenzione e dal protocollo sono contemplate anche dal regolamento (UE) n. 1215/2012, tali strumenti influiscono su tale regolamento. In particolare, l'articolo 13 della Convenzione e l'articolo X del protocollo disciplinano le misure provvisorie. Quest'ultimo articolo si applica solo se uno Stato contraente del protocollo ha fatto una dichiarazione ai sensi del suo articolo XXX, paragrafo 2. Inoltre, l'articolo 43 della Convenzione e l'articolo XXI del protocollo disciplinano la competenza degli organi giurisdizionali ex articolo 13 della Convenzione. Affinché la Danimarca ratifichi la Convenzione e il protocollo è pertanto necessario il consenso dell'Unione europea, nella misura in cui tali disposizioni influiscono sul regolamento (UE) n. 1215/2012.

(5)Ai sensi dell'articolo 1 bis della decisione 2006/325/CE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso dell'Unione, deve valutare se l'accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renda inefficace l'accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

(6)L'Unione europea ha aderito alla Convenzione e al protocollo in base alla decisione 2009/370/CE del Consiglio sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (6), e ha depositato lo strumento di adesione il 28 aprile 2009.

(7)Conformemente alla decisione 2009/370/CE, nel quadro dell'adesione alla Convenzione e al protocollo, l'Unione europea ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 55 della Convenzione in merito all'applicazione dei suoi articoli 13 e 43 per le situazioni in cui il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Ha fatto inoltre una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo, indicando che il suo articolo XXI non si applicherà nell'Unione europea e che il regolamento (CE) n. 44/2001 si applicherà a questa materia per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti. L'Unione europea non ha fatto alcuna dichiarazione in relazione all'articolo X del protocollo.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione 2009/370/CE e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Sarà vincolata dalla Convenzione e dal protocollo solo come parte contraente distinta.

(9)Tenuto conto di queste circostanze e del fatto che la Convenzione e il protocollo sono entrati in vigore il 1o agosto 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Danimarca, la Commissione ritiene che la loro ratifica da parte di tale Stato non renda inefficace l'accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, purché la Danimarca faccia le dichiarazioni a norma dell'articolo 55 della Convenzione e dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo, analoghe a quelle fatte dall'Unione europea. A questa stessa condizione, non influirà sulle condizioni di adesione dell'Unione europea alla Convenzione e al protocollo.

(10)Di conseguenza, è opportuno che l'Unione europea autorizzi la Danimarca a ratificare la Convenzione e il protocollo. Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca deve fare le dichiarazioni relative agli articoli 13 e 43 della Convenzione e all'articolo XXI del protocollo secondo l'esempio di quelle fatte dall'Unione europea,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La Commissione, a nome dell'Unione europea, autorizza la Danimarca a ratificare la Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.

Articolo 2

Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca fa le seguenti dichiarazioni:

«1.In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, la Danimarca applicherà gli articoli 13 e 43 della Convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (7), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel quadro dell'articolo 24 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8).

2.In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, la Danimarca non applicherà l'articolo XXI di detto protocollo: a questa materia si applicherà il regolamento (UE) n. 1215/2012.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 10 Agosto 2015

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_213_R_0003

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