La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 18, punti 9 e 10,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2)Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (CE) n. 854/2004 e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) definiscono le norme sanitarie e i requisiti relativi agli alimenti di origine animale, nonché gli opportuni controlli ufficiali.
(3)Oltre a queste disposizioni, occorre definire requisiti più specifici per quanto riguarda le Trichine. Le carni di suini domestici, cinghiali, equidi e altre specie animali possono essere infestate da nematodi del genere Trichinella. Il consumo di carni infette da Trichine può causare l'insorgenza di gravi patologie nell'uomo. Occorre quindi adottare misure di prevenzione delle patologie causate dal consumo di carni contaminate da Trichine.
(4)Il presente regolamento deve definire le norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine e per la determinazione della qualifica di aziende e comparti nonché le condizioni di importazione di carni nell'Unione. Esso deve inoltre prevedere metodi di riferimento e metodi equivalenti per la rilevazione della presenza di Trichine nei campioni prelevati dalle carcasse.
(5)Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, la disposizione che consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, a determinate condizioni, in attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine dovrebbe essere applicata alle medesime condizioni anche per gli equidi.
(6)Il 22 novembre 2001, il comitato scientifico per le misure veterinarie collegate alla sanità pubblica ha adottato un parere sulla trichinellosi, sull'epidemiologia, sui metodi di individuazione e sulla produzione di suini esenti da Trichine. Il 1o dicembre 2004, il gruppo di esperti sui rischi biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sull'opportunità e sui particolari relativi a metodi di congelazione che permettono il consumo umano di carni contaminate da Trichine o Cysticercus. Il 9 e 10 marzo 2005, BIOHAZ ha adottato un parere sulla valutazione del rischio nell'ambito di un'ispezione riveduta degli animali macellati in zone con bassa presenza di Trichine.
(7)Il 3 ottobre 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l'ispezione delle carni (suine) (6), in cui si afferma che il consumo di carni suine contaminate da Trichine comporta un livello di rischio medio per la sanità pubblica e si conclude che, relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l'unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in aziende e macelli.
(8)L'EFSA ha individuato alcuni indicatori epidemiologici in materia di contaminazione da Trichine. Tali indicatori possono essere applicati a livello nazionale, regionale, di macello o di azienda, a seconda dell'obiettivo e della situazione epidemiologica del paese.
(9)L'EFSA riconosce la presenza sporadica di Trichine nell'Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.
(10)In ambito internazionale l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non riconosce più paesi o regioni a rischio «trascurabile». Tale riconoscimento è invece connesso a comparti composti da una o più aziende che applichino specifiche condizioni di stabulazione controllata.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_212_R_0003