La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie.
(2)Il Portogallo ha designato un'autorità comunitaria e ne ha informato la Commissione. Quest'ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002.
(3)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 7 Agosto 2015
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_212_R_0002