Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 Agosto 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 57, primo comma, lettere a) e c), e secondo comma, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 5, primo e secondo comma, e l'articolo 64, paragrafo 7, primo comma, lettera a), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 (3) del Consiglio, stabilisce nuove norme riguardanti gli aiuti nel settore dell'apicoltura. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime degli aiuti nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (4). Il suddetto regolamento è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione (5).

(2)A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura («programmi apicoli»). A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità devono effettuare uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura. Occorre specificare quali elementi debbano figurare in tali programmi e studi.

(3)I programmi apicoli proposti dagli Stati membri devono essere approvati dalla Commissione. È pertanto necessario stabilire una scadenza per la notifica dei programmi da parte degli Stati membri e una procedura per l'approvazione dei programmi da parte della Commissione.

(4)Poiché il settore dell'apicoltura coinvolge un ampio numero di piccoli produttori, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere i programmi, una volta approvati, facilmente accessibili al pubblico.

(5)Ai fini della flessibilità nell'attuazione dei programmi apicoli e per limitare gli oneri amministrativi, nella fase di attuazione gli Stati membri dovrebbero poter modificare le misure figuranti nei programmi stessi, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione resti equivalente al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. È tuttavia opportuno definire norme procedurali per le modifiche di rilievo.

(6)Gli Stati membri dovrebbero controllare l'attuazione dei programmi apicoli. La procedura applicata dagli Stati membri per i controlli dovrebbe essere in linea con i principi generali stabiliti all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La procedura dovrebbe essere notificata alla Commissione dagli Stati membri insieme ai programmi.

(7)Per accertare che le condizioni di concessione del finanziamento unionale siano riunite, gli Stati membri partecipanti dovrebbero svolgere controlli amministrativi in loco. Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia controllato almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero costituire il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

(8)Conformemente alle norme generali sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione stabilite agli articoli 54, 58 e 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le irregolarità commesse, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un regime adeguato di rettifiche e sanzioni per il recupero degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi calcolati secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (6). Il regime dovrebbe essere notificato alla Commissione dagli Stati membri insieme ai programmi.

(9)L'anno apicolo dovrebbe coprire un periodo di tempo che consenta agli Stati membri di svolgere i controlli relativi alle misure a favore del settore.

(10)Per valutare l'impatto dei programmi apicoli tenendo conto della necessità, per gli Stati membri e per il settore, di contenere gli oneri amministrativi, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione annuale di attuazione che contenga una sintesi delle spese e delinei i risultati conseguiti, avvalendosi degli indicatori di risultato per ciascuna misura del programma.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_211_R_0004

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