La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. In risposta a tale provvedimento, la Commissione ha adottato una serie di misure di sostegno eccezionali, in particolare con il regolamento (UE) n. 913/2014 della Commissione (2) per le pesche e le pesche noci e i regolamenti delegati (UE) n. 932/2014 (3) e (UE) n. 1031/2014 (4) della Commissione per altri tipi di ortofrutticoli.
(2)Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016. Tale proroga continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato e potrebbe comportare crolli significativi dei prezzi a causa del perdurare dell'indisponibilità di un importante mercato di esportazione. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti. È quindi opportuno prorogare il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014.
(3)Al fine di predisporre una rete di sicurezza efficace, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato di un anno per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, le pesche e le pesche noci di cui al codice NC 0809 30, che lo scorso anno erano ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 913/2014, dovrebbero ora essere aggiunte all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.
(4)I quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere calcolati sulla base del livello delle esportazioni verso la Russia dei prodotti interessati nei tre anni precedenti l'annuncio del divieto, adeguato in funzione del livello di utilizzo, da parte dei produttori di ogni Stato membro, delle misure di sostegno eccezionali predisposte per tali prodotti nel corso dell'ultimo anno.
(5)Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non continuare ad attuare le suddette misure per il periodo della proroga.
(6)Si può ragionevolmente supporre che i prodotti di cui trattasi, che sarebbero stati normalmente destinati all'esportazione verso la Russia, saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi.
(7)Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano continuare a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.
(8)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.
(9)Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_211_R_0005