La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Taminco BVBA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione (2).
(2)Il richiedente sostiene che, con effetto dal 6 marzo 2014, ha acquisito l'impresa di additivi per mangimi da Kemira Oyj e che ora detiene i diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi benzoato di sodio. Il richiedente ha presentato la documentazione a sostegno di quanto dichiara.
(3)La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della presentazione della domanda.
(4)Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome Taminco Finland Oy è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011.
(6)Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.
(7)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione UE) n. 496/2011
Nella seconda colonna dell'allegato, le parole «Kemira Oyj» sono sostituite da «Taminco Finland Oy».
Articolo 2
Misure transitorie
Le scorte di additivo esistenti, prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2014 in conformità alle
disposizioni applicabili prima del 28 agosto 2014, possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al loro esaurimento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_235_R_0005