La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Emerald Kalama Chemical BV ha presentato domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1730/2006 (2) e (CE) n. 1138/2007 (3).
(2)Il richiedente sostiene che, a seguito di un accordo commerciale tra Emerald Kalama Chemical BV e DSM Nutritional Products Ltd., quest'ultima società detiene i diritti di immissione in commercio dell'additivo per mangimi acido benzoico con effetto a decorrere dal 15 aprile 2014. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno delle proprie affermazioni.
(3)La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda.
(4)Per consentire l'immissione in commercio di tale additivo per mangimi con la denominazione di DSM Nutritional Products Ltd. è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.
(5)I regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(6)Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1730/2006
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006, il nome «Emerald Kalama Chemical BV» è sostituito da «DSM Nutritional Products Ltd.»
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1138/2007
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1138/2007, il nome «Emerald Kalama Chemical BV» è sostituito da «DSM Nutritional Products Ltd.»
Articolo 3
Disposizioni transitorie
Le scorte esistenti dell'additivo, prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2014 in conformità alla normativa applicabile prima di tale data possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_235_R_0006