Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
(2)Il Consiglio ritiene che ventiquattro persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 31 Luglio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.ASSELBORN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_206_R_0014