Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio del 31 Luglio 2015 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

(3)Il 2 aprile 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno concordato i parametri chiave di un piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran.

(4)Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(5)Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

(6)L'UNSCR 2231(2015) prevede che, a determinate condizioni, le misure imposte nelle risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non sono applicate da parte degli Stati che partecipano al PACG o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi ad attività direttamente correlate con la modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili, all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale, o alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore.

(7)L'UNSCR 2231 (2015), inoltre, prevede che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non si applicano nella misura necessaria a eseguire, a determinate condizioni, trasferimenti e attività che sono: correlati all'attuazione di determinati impegni in materia di nucleare specificati nel PACG; necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; oppure decisi dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU, istituito a norma della UNSCR 1737 (2006), per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015).

(8)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_206_R_0015

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