Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (1).
(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etilene (2).
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva ipoclorito di sodio (3).
(4)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate (4).
(5)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(6)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (6).
(7)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio (7).
(8)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (8).
(9)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2013 della Commissione, del 19 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva acido acetico (9).
(10)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine (10).
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_202_R_0047