Decisione del Comitato Misto SEE N.205/2014 del 30 Settembre 2014 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1273].

Il Comitato Misto SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim (1).

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva metazaclor (2).

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron (3).

(4)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo (5).

(6)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) (6).

(7)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7).

(8)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (8).

(9)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (9).

(10)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (10).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_202_R_0046

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