La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2000/29/CE, all'allegato III, parte A, punto 12, vieta l'introduzione nell'Unione di tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, diversi da quelli di cui ai punti 10 e 11 di tale parte A, inclusi i tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi terzi. Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»).
(2)Dalle informazioni relative alle campagne di indagine del 2011, 2012 e 2013 e da una relazione relativa alla campagna di indagine del 2014 fornite dalla Bosnia-Erzegovina e da informazioni raccolte nel corso di un audit effettuato nel paese dall'Ufficio alimentare e veterinario nel marzo e nell'aprile 2014 risulta che l'organismo non è presente in Bosnia-Erzegovina e che tale paese ha adottato adeguate misure di follow-up in risposta alle raccomandazioni della relazione finale di audit dell'Ufficio alimentare e veterinario.
(3)È pertanto opportuno riconoscere la Bosnia-Erzegovina come indenne da tale organismo.
(4)La presente decisione non pregiudica eventuali risultati successivi che potrebbero dimostrare che l'organismo è presente in Bosnia-Erzegovina.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Riconoscimento
La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»).
Articolo 2
Domanda di informazioni
La Commissione chiederà alla Bosnia-Erzegovina di fornire, su base annua, le informazioni necessarie a verificare che tale paese continua a essere indenne dall'organismo.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 17 Luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_194_R_0002