Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1) («accordo») riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («appendice»).
(2)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
(3)Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le parti, risulta necessario modificare l'appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione.
(4)A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo deve adottare una decisione che sostituisca l'appendice con una nuova appendice che sia allineata, ove necessario, alle disposizioni della convenzione.
(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice del suddetto accordo, relativa alla definizione nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con una nuova appendice che sia allineata, ove necessario, alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 13 Luglio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.ETGEN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_194_R_0001