Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1199 della Commissione del 17 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2000/29/CE, all'allegato III, parte A, punto 12, vieta l'introduzione nell'Unione di tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, diversi da quelli di cui ai punti 10 e 11 di tale parte A, inclusi i tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi terzi. Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»).

(2)Dalle informazioni relative alle campagne di indagine del 2011, 2012 e 2013 e da una relazione relativa alla campagna di indagine del 2014 fornite dalla Bosnia-Erzegovina e da informazioni raccolte nel corso di un audit effettuato nel paese dall'Ufficio alimentare e veterinario nel marzo e nell'aprile 2014 risulta che l'organismo non è presente in Bosnia-Erzegovina e che tale paese ha adottato adeguate misure di follow-up in risposta alle raccomandazioni della relazione finale di audit dell'Ufficio alimentare e veterinario.

(3)È pertanto opportuno riconoscere la Bosnia-Erzegovina come indenne da tale organismo.

(4)La presente decisione non pregiudica eventuali risultati successivi che potrebbero dimostrare che l'organismo è presente in Bosnia-Erzegovina.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Riconoscimento

La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»).

Articolo 2

Domanda di informazioni

La Commissione chiederà alla Bosnia-Erzegovina di fornire, su base annua, le informazioni necessarie a verificare che tale paese continua a essere indenne dall'organismo.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 17 Luglio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_194_R_0002

 

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