Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1143 della Commissione del 13 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (1), in particolare l'articolo 5, secondo e terzo comma,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

visto il parere del gruppo di lavoro della direttiva «Bassa tensione»,

considerando quanto segue:

(1)Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e secondo le procedure nazionali, riguarda uno o più elementi degli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/95/CE, si presume che il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro determinati limiti di tensione e fabbricato in conformità a tale norma, soddisfi gli obiettivi di sicurezza in oggetto.

(2)Nel settembre 2014 Cipro ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 60335-2-15:2002, modificata da ultimo dalla variante A11:2012, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-15: norme particolari per apparecchi per il riscaldamento dei liquidi».

(3)L'obiezione formale di Cipro segnala che la norma EN 60335-2-15:2002, modificata da ultimo dalla variante A11:2012, non contiene disposizioni specifiche per macchine da caffè o apparecchi d'uso generale destinati, o noti per esperienza per essere utilizzati, per la preparazione di determinati tipi di caffè o il riscaldamento di taluni liquidi (ad esempio, latte). Questo apparecchio elettrico consiste in un recipiente aperto che presenta un manico e un elemento riscaldante nella sua parte inferiore. L'elemento riscaldante è alimentato posizionando l'apparecchio su una base elettrica collegata a una spina di forma rotonda simile a quella dei bollitori convenzionali. Il caffè macinato sale nel recipiente ancora prima di bollire e a causa del calore accumulato nell'apparecchio, il caffè caldo trabocca anche se l'operazione viene fermata o l'apparecchio viene rimosso dalla sua base. Il riscaldamento di latte presenta simili caratteristiche di fuoriuscita. Vi è pertanto il rischio di gravi ustioni se il liquido in ebollizione cade sulla pelle dell'utilizzatore o di bambini nelle sue vicinanze; inoltre, la norma in quanto tale non sembra essere conforme alla direttiva 2006/95/CE.

(4)Dopo aver esaminato la norma EN 60335-2-15:2002, modificata da ultimo dalla variante A11:2012 la Commissione, di concerto con i rappresentanti del gruppo di lavoro della direttiva «Bassa tensione», ha concluso che la norma non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui al punto 1, lettera d), in combinato disposto con il punto 2, lettera b) dell'allegato I della direttiva 2006/95/CE.

(5)Considerati gli aspetti di sicurezza che devono essere migliorati e in attesa di una appropriata revisione della norma, è opportuno che la pubblicazione sulla GUUE e secondo le procedure nazionali del riferimento della norma EN 60335-2-15:2002, modificata da ultimo dalla variante A11:2012, sia accompagnata da un'idonea avvertenza.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 60335-2-15:2002, modificata da ultimo dalla variante A11:2012, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-15: norme particolari per apparecchi per il riscaldamento dei liquidi» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e secondo le procedure nazionali con le limitazioni elencate in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 13 Luglio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_185_R_0011

 

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