Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
(2)Il Consiglio ritiene che debbano essere modificate le voci relative a quattro persone e a tre entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
(3)Il Consiglio ritiene altresì che due persone e quattro entità debbano essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 13 Luglio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
FETGEN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_185_R_0010